domenica 19 aprile 2009

TV - Mi manda Raitre, senza religione e senza lavoro

Sergio Corsetti
Senza religione. Mai titolo fu più appropriato. A Mi manda rai 3 va di scena la questione insegnanti di religione. Si discute di licenziamento per indegnità. I fatti: Marilena è una stimata insegnante di religione nella scuola primaria a Novara, nubile, che conosce e frequenta un distinto signore separato che abita nel suo stesso palazzo. Il paese è piccolo, la gente mormora tanto che la vicenda finisce alle orecchie del vescovo che la fa convocare e la fa invitare a rivedere il proprio comportamento. Altrimenti sarebbe obbligato a giungere alle conseguenze del caso. Tradotto non verrebbe più fatta lavorare. Nel frattempo il compagno ottiene il divorzio e i due si sposano. Per Marilena quello che dovrebbe essere un periodo di felicità e di gioia si trasforma in un incubo. La curia durante il suo viaggio di nozze la convoca, sapendo dell'impossibilità a presenziare, e scrive alla direzione regionale comunicando la mancata concessione dell'idoneità all'insegnamento da parte del vescovo prende la decisone del licenziamento. E qui iniziano i guai per Marilena che semplicemente per una questione di sentimenti e di amore nei confronti di una persona perde il posto di lavoro. Inconcepibile nel 2009 in uno Stato che sancisce la sua laicità. Inconcepibile che uno Stato assuma con contratto a tempo indeterminato e paghi personale sul quale poi l'ultima parola spetta alla Chiesa. Chiesa che detta le condizioni dell'identità sulla base della retta dottrina, della testimonianza evangelica e del retto comportamento. Comportamento, quello di Marilena, che non appare contrario alla rettitudine. Senza religione è il comportamento della curia e della direzione scolastica regionale.

8 commenti:

  1. In base a quale disposizione la direzione scolastica regionale ha potuto licenziare l'ins. nonostante fosse di ruolo ???

    RispondiElimina
  2. La direzione scolastica ha licenziato l'insegnante in quanto non piu' idonea all'insegnamento, viste le disposizioni della curia. Non essendoci altre possibilità per spostarla ad un altro incarico (l'insegnante non ha i titoli ne per il sostegno, ne per l'insegnamento di altre materie) è stata licenziata. Al licenziamento non è pero' stato fatto il ricorso.

    RispondiElimina
  3. Tra le tante possibilità di impiego nello statale ad es. segretaria, bibliotecaria, bidella, ecc. l'ins. non poteva venire impiegata in tal senso ?

    RispondiElimina
  4. Questo non glielo so dire. So solamente che a livello pubblico dovrebbero, in caso ci sia la possibilità, reintegrare con diversa mansione di pari livello. Prima del licenziamento c'è stata un'aspettativa forzata e da quel che so, l'ente per cui lavorava era disponibile a reintegrarla in diversa mansione, ma non ce n'è stata la possibilità. Inoltre, l'insegnante non ha presentato ricorso, quindi è come se tacitamente avesse accolto il licenziamento.

    RispondiElimina
  5. la legge 186/'03 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione dice che in caso di perdita dell'idoneità della curia il docente viene impiegato diversamente negli uffici pubblica scolastici o no secondo i titoli posseduti. I docenti specialisti di religione studiano 4 anni dopo il diploma in un istituto di scienze religiose, obbligo di frequenza, esami tra scritti e orali sono circa 50, due tesi originali, esattamente come l'università pubblica. non sono dei praticoni accozzati dal vescovo, qualcuno forse ma non senza titolo è previsto dal concordato che abbiano il Diploma CEI in Scienze Religiose (tipo laurea breve) o il Magistero in Scienze Religiose. Hanno dato un concorso pubblico totalmente uguale a quello abilitante per i concorsi delle altre discipline: legislazione, pedagogia, didattica e la disciplina specifica. ciao, Rosanna

    RispondiElimina
  6. Alcune riferimenti normativi in merito all’idoneità e al licenziamento degli insegnanti di religione


    L'idoneità è lo strumento attraverso il quale l'autorità ecclesiastica garantisce l'affidabilità, professionale e personale dell'insegnante di religione cattolica. L'accordo di revisione del 1984 richiama l'idoneità solo all'interno del protocollo addizionale parlando genericamente di "insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica". L'intesa Conferenza episcopale italiana (Cei) Ministero pubblica istruzione (Mpi) ha poi precisato al punto 2. 5 che "L'Irc è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata". La revisione dell'intesa nel 1990 ha infine aggiunto al punto 2.6 bis che "il riconosciemnto di idoneità all'Irc ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario dicocesano".
    Il decreto di revoca compilato ai sensi del can. 51 e intimato ai sensi dei cann. 54-56, deve contenere una motivazione almeno sommaria. Una volta perfezionata la procedura, la revoca è comunicata senza motivazioni al dirigente scolastico che è tenuto a risolvere il contratto di lavoro dell'Idr. Se la revoca colpisce un insegnante di classe della scuola primaria, produce solo l'effetto di privarlo dell'Irc senza intaccare ovviamente, il suo rapporto di lavoro. Con l'applicazione della legge 186/03, gli Idr di ruolo (contratto a tempo indeterminato) potranno rimanere in servizio della pubblica amministrazione anche in caso di revoca, avendo così disposto il legislatore per tutelare cittadini che dovessero subire danni da un provvedimento determinato da una potestà estranea all'ordinamento civile.
    La revoca dell'idoneità è motivo di decadenza dell'insegnante di Irc. Può essere disposta in qualunque momento dall'ordinario diocesano, ma diviene esecutiva solo in seguito a un decreto formale per giungere al quale occorre seguire una complessa procedura atta a garantire il diritto di difesa dell'Idr.
    Il Codice di diritto canonico fissa al canone 804 i tre fattori costitutivi dell'idoneità: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. La retta dottrina come "conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa". La testimonianza di vita cristiana è stata interpretata come modo di vivere "coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale". Con l'avvertenza che non debbano risultare "comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica". Per abilità pedagogica la Cei attribuisce all'ordinario diocesano (vescovo) il compito di accertare che "il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica" suggerendo di poter indicare l'ordine e grado di scuola in cui l'Idr possa più fruttuosamente svolgere la sua funzione. (s.c.)

    RispondiElimina
  7. Non essendo ancora posti in essere i decreti attuativi, specialmente per gli altri insegnanti irc di medie e superiori, come è possibile GARANTIRE il non licenziamento da parte della PA?

    RispondiElimina
  8. Ma i decreti attuativi non sono mai stati varati per i docenti che han perso l'idoneità, quindi l'insegnante è licenziabile, anche se poi si potrà ricorrere al Tribunale del Lavoro che emanerà sentenza. Se poi l'insegnate ha 'solo' titoli accademici non statali, come potrà essere, magari, impiegato in altre mansioni?

    walther binni

    RispondiElimina